In base all’art. 8, comma 11, Decreto-Legge 48/2023, i Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici  anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. 

Ai sensi dall’art. 4, comma 1, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall’INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Nel caso in cui risulti necessario un supplemento di istruttoria, l’INPS, per il tramite della Piattaforma GePI, invia ai Comuni la richiesta di effettuare ulteriori verifiche approfondimenti

L’esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all’INPS attraverso la Piattaforma GePI entro il termine di 60 giorni

Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche, nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle funzioni indicate. 

Queste condotte omissive sono valutate ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare dell’autore.