Le 4 tipologie di obbligo di attivazione

Il percorso di attivazione per l’accesso alla misura e l’adesione ai suoi percorsi di inclusione sociale e lavorativa è comune per tutti fino all’ incontro con i servizi sociali del Comune e prevede 6 step per il richiedente: 

  1. La verifica sul possesso dei requisiti necessari per l’accesso alla misura
  2. La presentazione della domanda sul sito dell’INPS, che provvederà alle verifiche dei requisiti economici, anagrafici e relativi alla condizione di svantaggio, eventualmente anche con il coinvolgimento dei Comuni e di altre amministrazioni collegate
  3. L’accesso tramite SPID alla piattaforma SIISL
  4. La sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) nucleo
  5. Il ritiro della carta ADI e la ricezione del beneficio economico
  6. L’incontro con i Servizi Sociali entro 120 giorni dalla firma del PAD nucleo per effettuare la valutazione multidimensionale

Gli step 2, 3 e 4 potranno essere fatti in autonomia o recandosi per supporto presso i CAF o i Patronati.

Successivamente all’incontro con i servizi sociali, il percorso di attivazione prosegue in maniera differente sulla base delle caratteristiche dei singoli componenti.

Vengono individuate 4 tipologie di obbligo che determinano 4 diversi percorsi di attivazione, consultabili nella seguente tabella:

 

 

1. Obbligo di attivazione lavorativa e sociale                                                                                                                                            

I componenti del nucleo di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che esercitano la responsabilità genitoriale e non hanno cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa (quali occupazione, frequenza di un corso di studi, carichi di cura, disabilità, malattia oncologica, titolarità di pensione diretta, inserimento nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ovvero essere stati valutati come non attivabili da parte dei Servizi Sociali), sono tenuti all’adesione e alla partecipazione a tutte le attività formative, di lavoro e alle misure di politica attiva (obbligo di attivazione lavorativa). Sono altresì tenuti a aderire ad un percorso di inclusione sociale (obbligo di attivazione sociale). Gli obblighi di attivazione lavorativa e sociale sono definiti rispettivamente nel Patto di Servizio Personalizzato con i centri per l’impiego e nel Patto di Inclusione con i servizi sociali. L’inosservanza degli obblighi determina l’applicazione delle sanzioni.

Il beneficiario dovrà

  • Sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) e rispettare gli impegni in esso previsti
  • Compilare il Curriculum Vitae e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale individuale sulla piattaforma SIISL
  • Sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) entro 60 giorni dall’avvio al centro per l’impiego
  • Frequentare un corso o partecipare a un progetto utile alla comunità
  • Consultare e manifestare interesse per le offerte di lavoro  

 

2. Facoltà di attivazione lavorativa e sociale

 I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possono richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale. L’inosservanza degli impegni previsti nei percorsi di attivazione non determina sanzioni per questi soggetti.   In linea generale questi componenti non sono tenuti agli obblighi di conferma della propria posizione presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro.

Il beneficiario potrà

  • Sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) con i servizi sociali e rispettare gli impegni in esso previsti (facoltativo)
  • Compilare il Curriculum Vitae e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale individuale (facoltativo) sulla piattaforma SIISL
  • Sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con il Centro per l’impiego (facoltativo)
  • Frequentare un corso o partecipare a un progetto utile alla comunità (facoltativo)
  • Consultare e manifestare interesse per le offerte di lavoro (facoltativo)

Qualora il nucleo sia composto solamente da componenti adulti con responsabilità genitoriali esonerati dagli obblighi (persona di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità), e uno o più componenti minorenni in obbligo scolastico, almeno un componente adulto è tenuto alla sottoscrizione del PaIS ai fini di assicurare il monitoraggio dell’adempimento scolastico da parte dei componenti minorenni. In questi casi, il componente che ha sottoscritto il PaIS sarà soggetto agli obblighi di conferma della propria posizione presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro.

Anche in presenza di minori in obbligo scolastico, sono escluse dall’obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni le donne vittime di violenza e le persone inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, che tuttavia sono soggette all’obbligo di sottoscrizione del PaIS che, ove necessario, verrà definito con il supporto del Centro Anti Violenza (CAV) competente. Sarà cura dei servizi sociali individuare nei PaIS idonei strumenti ed interventi di supporto al nucleo, nonché le modalità di monitoraggio dell’impegno scolastico da parte dei minorenni del nucleo, coerenti con i percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza già delineati e con le esigenze di protezione dei componenti il nucleo.

 

3. Facoltà di attivazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

I componenti del nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 59 anni senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza (che quindi non beneficiano dell’ADI) possono richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) autonomamente sulla piattaforma SIISL.

 

4. Obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa

Gli appartenenti al nucleo di età pari o superiore a 18 anni, a vario titolo esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa  (senza responsabilità genitoriali, occupati, con carichi di cura, frequentanti corsi di studi, malati oncologici, titolari di pensione diretta, oppure valutati non attivabili dai Servizi Sociali ecc.) possono richiedere l'adesione volontaria ad un percorso di attivazione lavorativa, e hanno l’obbligo di aderire al percorso di inclusione sociale (ad esclusione di coloro che rientrano nelle altre tipologie). L’inosservanza degli obblighi relativi al Patto per l’Inclusione Sociale determina l’applicazione delle sanzioni.

Il beneficiario dovrà

  • Sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) e rispettare gli impegni in esso previsti

Il beneficiario potrà

  • Compilare il Curriculum Vitae e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale individuale (facoltativo) sulla piattaforma SIISL
  • Sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con il Centro per l’impiego (facoltativo)
  • Frequentare un corso o partecipare a un progetto utile alla comunità (facoltativo)
  • Consultare e manifestare interesse per le offerte di lavoro (facoltativo)

Per maggiori informazioni consulta il SIISL alla sezione “Quali tipologie assegna l’analisi multidimensionale?”

Nota bene! La valutazione multidimensionale e la definizione del patto di inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell’ADI, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro.

Nota bene! Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni.

Sanzioni: i casi di decadenza dal beneficio

L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prevede che il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo tenuto agli obblighi:

  • non si presenta alla convocazione presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
  • non rispetta le previsioni di comunicazione di variazioni ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

Sanzioni: i casi di sospensione dal beneficio

In caso di mancato primo incontro presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD e in assenza di convocazione, il beneficio verrà sospeso dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni. La sospensione verrà meno a seguito dell’incontro presso i servizi sociali. Per maggiori informazioni consulta il messaggio INPS 2132.

Nel caso in cui la conclusione delle verifiche istruttorie e l’accoglimento della domanda avvenga in prossimità della scadenza dei 120 giorni (ad esempio, per PAD sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda dell’ADI), determinando la sospensione dei pagamenti, si procederà comunque all’erogazione delle prime tre mensilità arretrate, spettanti in caso di accoglimento della domanda a decorrere dalla data del PAD.

Successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione, e in assenza di convocazione, il beneficio economico è sospeso, con le stesse modalità descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni.

I componenti del nucleo familiare che sono tenuti all’ obbligo di attivazione lavorativa e che hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato, dopo il primo incontro sono tenuti a presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione (in assenza di convocazione) o la decadenza (per mancata presentazione alla convocazione senza giustificato motivo) del beneficio economico.