Le Tappe

Dall’accesso all’erogazione dell’ADI: tappe 0-9. In blu sono descritte le tappe che coinvolgono i cittadini, in rosso le tappe gestite dalla pubblica amministrazione

Cosa deve fare il cittadino

Il primo passo che il cittadino deve compiere, prima di presentare domanda di Assegno di Inclusione, è capire se ha i requisiti per accedere alla misura. I requisiti sono di tipo reddituale, patrimoniale, di cittadinanza, residenza e relativi alle caratteristiche del nucleo, all’ISEE e alla eventuale condizione di svantaggio.  


A chi puo’ rivolgersi il cittadino             

  • Per verificare i requisiti relativi al reddito, al patrimonio, alla cittadinanza, alla residenza, alle caratteristiche del nucleo familiare e all’ eventuale condizione di svantaggio, il cittadino può ottenere informazioni attraverso diversi canali, online o fisici, tra cui:
    1. l’INPS, attraverso la pagina dedicata all'ADI sul proprio portale;
    2. il SIISL, la Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa alla pagina dedicata all’ADI;
    3. il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla pagina dedicata all’ADI;
    4. i CAF ed i Patronati, il Segretariato sociale dei Comuni e gli Ambiti territoriali.

 

  • Per verificare i requisiti relativi all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cittadino deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Può farlo attraverso:
    1. l'INPS - la DSU ISEE può essere compilata online, direttamente dall'interessato, utilizzando il servizio dell'INPS.
    2. i CAF -la DSU ISEE può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita  ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS;
    3. l’ISEE precompilato - Il servizio è disponibile sul sito dell'INPS, che mette a disposizione anche tre tutorial per spiegare le diverse fasi necessarie all'acquisizione della DSU precompilata.

Strumenti a supporto dell'operatore     

   Stai aiutando un cittadino a fare la domanda per l’ADI? Scarica qui i materiali di supporto:

 I siti web di riferimento per la misura ADI sono:

Per la condizione di svantaggio, dettagli e approfondimenti consulta la pagina dedicata                 


Alcune FAQ su questo argomento     

Consulta tutte le FAQ

 

Cosa deve fare il cittadino   

Il cittadino che vuole presentare domanda deve:

  1. avere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  2. essere in possesso di un ISEE in corso di validità
  3. possedere la certificazione/attestazione relativa alla eventuale condizione di svantaggio e inserimento in un programma di cura e assistenza (vedi modello domanda ADI - Quadro C).

La domanda va trasmessa telematicamente a INPS nella sezione dedicata all’ADI, o con il supporto dei CAF o dei Patronati.

La domanda sarà accolta, una volta verificati i requisiti, solo quando il richiedente si sarà iscritto alla piattaforma SIISL e avrà  sottoscritto  il Patto di attivazione digitale del nucleo (PAD nucleo, approfondisci alla tappa 2).


Come presentare la domanda    

La domanda va presentata all'INPS:

  • autonomamente, attraverso la pagina dedicata sul sito inps.it, accedendo mediante credenziali SPID o CIE, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o eIDAS
  • con il supporto degli Istituti di Patronato o presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

                   Attenzione: attraverso CAF e Patronati è anche possibile registrarsi sulla piattaforma SIISL e sottoscrivere il PAD nucleo (vai alla tappa 2)

                  Attenzione! La presentazione della domanda e la sottoscrizione del PAD nucleo presso CAF e Patronati convenzionati con INPS non ha costi per il cittadino. 
 

 Rinnovo domanda: L’Assegno di Inclusione (ADI) viene erogato per un massimo di 18 mensilità. Al termine di questo periodo, può essere rinnovato per ulteriori periodi di dodici mesi, previa sospensione di un mese, ripresentando la domanda. Non c’è una domanda differente per i rinnovi, la presentazione della domanda avviene sempre allo stesso modo e occorre assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria sopracitata.


A chi può rivolgersi il cittadino  


  1. Per informazioni sull’attivazione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) consultare la pagina dedicata. Per le informazioni sulla carta di identità elettronica (CIE) consultare la pagina dedicata.
  2. Il cittadino può compilare l’ISEE sul sito di INPS, dove è disponibile l’ISEE precompilato. In alternativa può rivolgersi ad un CAF.
  3. Per ottenere la certificazione/attestazione relativa alla eventuale condizione di svantaggio e inserimento in un programma di cura e assistenza, il cittadino deve rivolgersi alle pubbliche amministrazioni competenti: Comune, Ministero della Giustizia ed ASL per la compilazione degli allegati alle "Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio». Per informazioni consulta la pagina dedicata su questo sito. (approfondisci al punto 3.b).

Tempistiche

 In caso di rinnovo, è possibile presentare la domanda a partire dal mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità (ad esempio, se l'ultima mensilità è erogata a giugno 2025, la domanda di rinnovo può essere presentata a luglio 2025). Se la domanda viene accolta ed è presente un PAD sottoscritto, il beneficio sarà riconosciuto dal mese successivo (nel caso dell’esempio ad agosto.


Strumenti a supporto dell’operatore

    Sulla modalità di presentazione della domanda consulta i tutorial INPS:

    Sulla certificazione della condizione di svantaggio consulta le Linee di indirizzo e le slide di sintesi

    Per la definizione e verifica della condizione di svantaggio consulta la pagina dedicata

    Per maggiori info sui rinnovi consulta la pagina dedicata e la brochure informativa


Alcune FAQ su questo argomento

Consulta tutte le FAQ

 

Cosa deve fare il cittadino   

A seguito della presentazione della domanda, ovvero contestualmente alla presentazione, il richiedente deve registrarsi sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD nucleo).

 Rinnovo domanda: In caso di domanda di rinnovo, se il nucleo familiare rimane invariato, non è necessaria né la registrazione al SIISL né la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo. Qualora il nucleo invariato sottoscriva un nuovo PAD nucleo, questo verrà considerato un aggiornamento del precedente. 

La composizione del nucleo è considerata invariata anche nel caso in cui le uniche variazioni riguardano nascite o decessi; il nucleo è considerato invariato anche se un componente diverso presenta la domanda, purché i componenti rimangano gli stessi. 

In caso di nuclei variati è prevista la sottoscrizione su SIISL di un nuovo PAD riferito al nuovo nucleo. 


A chi puo’ rivolgersi il cittadino   

Il PAD nucleo può essere sottoscritto telematicamente, attraverso la pagina dedicata sul SIISL, accedendo mediante credenziali SPID o CIE.
In caso di necessità, il cittadino può farsi supportare dai CAF e Patronati presso cui presenta la domanda (vai alla tappa 1), contestualmente o successivamente alla presentazione della stessa.


Tempistiche   

Non c’è un termine entro il quale deve essere sottoscritto il PAD nucleo. Tuttavia, il riconoscimento del beneficio decorre dalla data di sottoscrizione del PAD nucleo. Pertanto, anche in caso di esito positivo dei controlli sui requisiti, INPS non avvia l’erogazione del beneficio in mancanza di sottoscrizione del PAD nucleo.

Dalla data di sottoscrizione del PAD nucleo, in caso di accoglimento della domanda, decorrono i 120 giornientro i quali i beneficiari devono incontrare i servizi sociali per effettuare la valutazione multidimensionale (vai alla tappa 9)

 Rinnovo domanda: Tutti i nuclei beneficiari devono incontrare i Servizi Sociali del Comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo, inclusi i nuclei che nel corso della precedente erogazione dell’ ADI erano stati esonerati dagli obblighi di attivazione sociale e/o lavorativa a seguito della valutazione multidimensionale e non avevano l’obbligo di monitoraggio presso il Servizio Sociale.

Se il nucleo rimane invariato, la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni viene fissata, convenzionalmente, nella data di presentazione della domanda di rinnovo.

In caso il nucleo sia variato e abbia sottoscritto un nuovo PAD nucleo, la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni coinciderà con la data di sottoscrizione del PAD.

I nuclei che in corso del precedente periodo di fruizione dell’ADI avevano già obblighi di attivazione e monitoraggio ogni 90 giorni, dovranno invece incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla data di decorrenza del PAD nucleo. Tuttavia, qualora i servizi sociali abbiano già calendarizzato per il nucleo un incontro di monitoraggio in data antecedente la scadenza dei 120 giorni, la registrazione di tale incontro varrà anche ai fini dell’obbligo previsto per i rinnovi. Non sono validi, invece, a tale fine, gli incontri che avvengono nel mese di sospensione fino alla data di accettazione della domanda da parte di INPS. 


Strumenti a supporto dell’operatore   

  Consulta la pagina SIISL e Patto di Attivazione Digitale

  Consulta il tutorial INPS

 Per maggiori info sui rinnovi consulta la pagina dedicata la brochure informativa


Alcune FAQ su questo argomento   

Consulta tutte le FAQ

Cosa deve fare il cittadino   

Una volta completata e inviata la domanda, il cittadino deve attendere l’esito dei controlli dell’INPS sul possesso dei requisiti. 


A chi può rivolgersi il cittadino

Per ricevere informazioni sullo stato della domanda, il cittadino può controllare la propria area personale sul SIISL (vai alla tappa 5) o la propria area riservata del sito INPS, sezione dedicata all’ADI.

Inoltre, è a disposizione il Contact center INPS ai numeri 803164 da rete fissa e 06 164164 da telefono mobile. È anche possibile inviare un quesito tramite il servizio Inps Risponde.


Cosa deve fare la Pubblica Amministrazione   

Le informazioni contenute nelle domande e nelle dichiarazioni ISEE dei nuclei familiari sono utilizzate dall’INPS per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l’accesso alla misura, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o messe a disposizione da:

  • Comuni
  • Ministero dell’Interno attraverso l’A.N.P.R.,
  • Ministero della Giustizia
  • Ministero della Salute
  • Ministero dell’Istruzione e del merito
  • Anagrafe tributaria
  • Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
  • altre Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti.

Se vengono riscontrate omissioni e/o difformità dell’ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria con riferimento ai dati auto-dichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli) e/o ai dati reddituali auto-dichiarati, l’INPS provvede a informare il richiedente che può presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi utili, per consentire l’accoglimento della domanda.


Tempistiche   

INPS completa gli accertamenti generalmente in pochi giorni, per consentire l’avvio del pagamento, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, che può avvenire anche contestualmente alla presentazione della domanda. Dopo il primo pagamento, il possesso dei requisiti viene verificato mensilmente.


Strumenti a supporto dell’operatore   

 Consulta la pagina Verifica dei Requisiti


Alcune FAQ su questo argomento   

Consulta tutte le FAQ

Cosa deve fare il cittadino   

Una volta completata e inviata la domanda, il cittadino deve attendere l’esito dei controlli dell’INPS sul possesso dei requisiti.


A chi puo’ rivolgersi il cittadino   

Per ricevere informazioni sullo stato della domanda, il cittadino può controllare nella propria area personale sul SIISL (vai alla tappa 5) o nella propria area riservata del sito INPS, sezione dedicata all’ADI.

Inoltre, è a disposizione il Contact center INPS ai numeri 803164 da rete fissa e 06 164164 da telefono mobile. È anche possibile inviare un quesito tramite il servizio Inps Risponde.


Cosa deve fare la pubblica amministrazione   

I requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall’INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

  • Nel caso in cui risulti necessario un supplemento di istruttoria, l’INPS, per il tramite della Piattaforma GePI, invia ai Comuni la richiesta di effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti.

In questi casi, i Comuni eseguono le necessarie verifiche e controlli anagrafici, incrociando le informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e i Servizi sociali e con ogni altra informazione utile all’accertamento del dato.

I Comuni verificano i requisiti di cittadinanza, residenza e di soggiorno, secondo modalità analoghe a quelle definite nell’Accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 4 luglio 2019 per il Reddito di Cittadinanza.
 


Tempistiche   

L’esito delle verifiche è comunicato tempestivamente dai Comuni all’INPS attraverso la Piattaforma GePI, per non ritardare l’avvio della erogazione del beneficio. In assenza di riscontro entro 60 giorni, l’INPS procede ad accogliere la richiesta, fermo quanto previsto dall’articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.


Strumenti a supporto dell’operatore   

 I contenuti relativi alle verifiche anagrafiche sono approfonditi nelle slide Introduzione all’ADI – Parte I

 Consulta la guida GePI sui controlli anagrafici

 Consulta la pagina Controlli anagrafici

 


Alcune FAQ su questo argomento   

Consulta tutte le FAQ

Cosa deve fare il cittadino   

Una volta completata e inviata la domanda, completa, ove richiesto, delle informazioni relative alla condizione di svantaggio (vedi la tappa 1) il cittadino deve attendere l’esito dei controlli dell’INPS sul possesso dei requisiti.


 A chi puo’ rivolgersi il cittadino   

Per ricevere informazioni sullo stato della domanda, il cittadino può controllare la propria area personale sul SIISL (vai alla tappa 5)

Inoltre, è a disposizione il Contact center INPS ai numeri 803164 da rete fissa e 06 164164 da telefono mobile. È anche possibile inviare un quesito tramite il servizio Inps Risponde.


Cosa deve fare la pubblica amministrazione   

Nel caso in cui nella domanda sia stata dichiarata la presenza di componenti in condizione di svantaggio (certificazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e/o assistenza), INPS trasmette le informazioni da verificare ai Comuni o alle altre amministrazioni che hanno adottato i provvedimenti o che sono titolari del programma di cura e/o assistenza.

  • Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni, l’INPS comunica mediante la Piattaforma GePI, al Comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare.
  • Per le certificazioni di svantaggio in capo ad altre amministrazioni (ASL, strutture del Ministero della Giustizia), l’INPS verifica in prima istanza se sono già disponibili nei suoi archivi  o acquisisce le informazioni in interoperabilità. In alternativa, l’amministrazione titolare è tenuta a validare la sussistenza della condizione attestata dal richiedente attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall’INPS.

 

 Rinnovo domanda: Se nella precedente domanda “terminata” era stata indicata una condizione di svantaggio in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, per la quale non ci siano state modifiche e la certificazione a suo tempo rilasciata fosse ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo, nella sezione della domanda riservata alla dichiarazione della condizione di svantaggio devono essere nuovamente riportati gli estremi della certificazione attestante tale condizione, nonché i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso.

Nell’eventualità in cui la certificazione o il programma di cura in questione siano scaduti prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato deve essere già in possesso della nuova certificazione/attestazione della condizione di svantaggio, nonché della certificazione/attestazione dell’inserimento in un programma di cura e/o assistenza, rilasciata dalle
Amministrazioni competenti, i cui nuovi estremi devono essere riportati in domanda.

Inoltre, nel caso in cui nella precedente domanda “terminata” non era presente una data di scadenza della certificazione, la validità delle certificazioni non può essere automaticamente prorogata oltre il termine della prima domanda e deve essere acquisita una attestazione da parte degli enti competenti in merito alla prosecuzione della condizione di svantaggio e di inserimento nel programma di cura e/o assistenza.


Tempistiche   

  • Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni: l’esito delle verifiche è trasmesso tempestivamente all’INPS dal Comune tramite la Piattaforma GePI, per non ritardare l’avvio della erogazione del beneficio. In assenza di riscontro entro 60 giorni, l’INPS procede ad accogliere la richiesta, fermo quanto previsto dall’articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.
  • Per le certificazioni di svantaggio in capo ad altre amministrazioni (ASL, Strutture del Ministero della Giustizia): l’esito delle verifiche viene trasmesso ad INPS entro 60 giorni dalla notifica.

Strumenti a supporto dell’operatore   

  I contenuti relativi alle verifiche anagrafiche sono approfonditi nelle slide Introduzione all’ADI – Parte I

  Sulle verifiche delle condizioni di svantaggio consulta  pagina dedicata

  Messaggio INPS numero 2380 del 26-06-2024


Alcune FAQ su questo argomento   

   Consulta tutte le FAQ                                                                                                       

Cosa deve fare il cittadino   

Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità, è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, al fine delle valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte dell’INPS.

Dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata ai fini dell’ISEE, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda ADI, venendo meno gli effetti della precedente. La presentazione di una nuova domanda ADI non è necessaria nel caso di variazioni dovute a decessi e nascite.


 A chi puo’ rivolgersi il cittadino   

Per ricevere informazioni sullo stato della domanda, il cittadino può controllare la propria area personale sul SIISL (vai alla tappa 5)

Inoltre, è a disposizione il Contact center INPS ai numeri 803164 da rete fissa e 06 164164 da telefono mobile. È inoltre possibile inviare un quesito tramite il servizio Inps Risponde.


 Cosa deve fare la pubblica amministrazione    

I Comuni sono titolari, insieme alle altre pubbliche amministrazioni competenti, delle verifiche sulla coerenza della DSU ISEE con il nucleo familiare anagrafico, che realizzano attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali.

A tal fine, i Comuni devono adottare un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE per una quota non inferiore al 5% dei beneficiari, in analogia con quanto previsto per il Reddito di Cittadinanza.

 Questa azione di verifica del nucleo può o essere svolta in qualsiasi momento, a partire dall’accoglimento della domanda.


Tempistiche

  • Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità, è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 1 mese dalla variazione
  • L'esito delle verifiche è messo a disposizione dell'INPS entro 10 giorni lavorativi mediante la Piattaforma GePI. Non tutte le discordanze tra nucleo anagrafico e nucleo ISEE sono da segnalare. Infatti, sebbene il nucleo familiare auto-dichiarato nella DSU, definito ai sensi della normativa ISEE, sia generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, vi sono delle eccezioni previste dalla normativa ISEE.

Strumenti a supporto dell’operatore   

  I contenuti relativi alle verifiche anagrafiche sono approfonditi nelle slide Introduzione all’ADI – Parte I

  Sulle verifiche sulla composizione del nucleo familiare consulta il sito ADI operatori alla pagina Composizione Nucleo familiare
 


Alcune FAQ su questo argomento   

Consulta tutte le FAQ

Cosa deve fare il cittadino   

Una volta completata e inviata la domanda, e sottoscritto il Patto di attivazione digitale del nucleo (PAD nucleo), il cittadino deve attendere l’esito dei controlli dell’INPS sul possesso dei requisiti.


A chi può rivolgersi il cittadino   

Per ricevere informazioni sullo stato della domanda, il cittadino può controllare la propria area personale sul SIISL (vai alla tappa 5)

Inoltre, è a disposizione il Contact center INPS ai numeri 803164 da rete fissa e 06 164164 da telefono mobile. È inoltre possibile inviare un quesito tramite il servizio Inps Risponde.


Cosa deve fare la Pubblica Amministrazione   

Completate le verifiche, INPS procede a calcolare l’importo del beneficio economico, composto da:

  • una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.500 annui, ovvero euro 8.190 annui in presenza di specifiche condizioni del nucleo, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI.
  • un eventuale contributo per l’affitto dell'immobile dove risiede il nucleo, fino ad un massimo di euro 3.640 annui (euro 1.950 in presenza di specifiche condizioni del nucleo). Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura INPS sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e di quelle presenti nel modello di domanda.

Il parametro della scala di equivalenza ADI è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni. Il valore massimo è elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Il beneficio economico è esente dal pagamento dell’IRPEF, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile e, come tale, è impignorabile.


Tempistiche 

Il beneficio è determinato da INPS in sede di prima erogazione e verificato mensilmente.


Strumenti a supporto dell’operatore   

I contenuti relativi alle modalità di calcolo del beneficio sono approfonditi nelle slide Introduzione all’ADI – Parte I

Sulla modalità di calcolo del beneficio economico consulta:


Alcune FAQ su questo argomento   

Consulta tutte le FAQ

Cosa deve fare il cittadino   

Nella procedura ADI, accessibile dal portale dell’INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale.

  • In caso di esito positivo (accoglimento della domanda e PAD nucleo sottoscritto), il beneficiario riceverà una comunicazione tramite portale SIISL o via SMS o e-mail per ritirare la Carta di Inclusione presso un Ufficio Postale.
  • In caso di esito negativo, il cittadino può:
    • presentare una domanda di riesame alla Struttura INPS territorialmente competente entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione dell’esito
    • presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria

Cosa deve fare la Pubblica Amministrazione   

Una volta verificata la domanda, l’INPS procede a comunicare al richiedente l’esito di accoglimento o di rigetto tramite i recapiti indicati nella domanda. L’informazione viene resa disponibile anche sul SIISL.


Tempistiche  

Il beneficio economico inizia ad essere erogato una volta verificato il possesso dei requisiti. La decorrenza parte dal mese successivo alla data di sottoscrizione del PAD nucleo.


Strumenti a supporto dell’operatore   

  Sulla descrizione dello stato della domanda, consulta il sito INPS - Messaggio numero 684 del 14-02-2024

  Per lo stato della domanda consulta i manuali di INPS ADI: Gestione domanda e Allegato Istruzioni per la gestione della domanda
 


 Alcune FAQ su questo argomento

Come mi verrà comunicato l’esito dell’istruttoria della mia domanda di Assegno di Inclusione (ADI)?

L’esito dell’istruttoria effettuata dall’INPS sulla domanda di Assegno di Inclusione (ADI) viene comunicato al cittadino attraverso i seguenti canali:

  1. Portale INPS e piattaforma SIISL: Accedendo all’area personale del Portale MyINPS oppure sulla Piattaforma SIISL, nella sezione dedicata all’ADI, è possibile visualizzare lo stato della domanda (ad esempio: acquisita, verificata, accolta, respinta) e l’esito finale dell’istruttoria.
  2. Notifica tramite SMS o email: Se al momento della domanda sono stati forniti i contatti personali (cellulare e/o indirizzo email), l’INPS invia una notifica automatica che informa dell’avvenuta elaborazione della domanda e invita a consultare l’esito sul portale.
  3. Comunicazione formale via PEC o posta (nei casi previsti): In caso di esito negativo o necessità di integrazioni, l’INPS potrebbe inviare una comunicazione ufficiale contenente le motivazioni o le richieste di chiarimento.
    L’eventuale esito negativo può dipendere da diversi fattori, tra cui: la mancanza dei requisiti reddituali o patrimoniali; dichiarazioni incomplete o non coerenti nella domanda; esiti negativi delle verifiche anagrafiche, reddituali o patrimoniali. In caso di diniego, è possibile presentare riesame della domanda o integrare la documentazione richiesta, secondo le modalità indicate nella comunicazione eventualmente ricevuta.
     

Ulteriori informazioni sulla gestione degli esiti della domanda ADI sono disponibili ai seguenti link:

Consulta tutte le FAQ

Cosa deve fare la Pubblica Amministrazione   

Se la domanda risulta accolta e il PAD nucleo sottoscritto, INPS dispone, tramite Poste Italiane, l’emissione della Carta di Inclusione sulla quale verranno caricati periodicamente gli importi dovuti.


Tempistiche 

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD nucleo.


Strumenti a supporto dell’operatore   

  Per lo stato della domanda consulta i manuali di INPS ADI: Gestione domanda e Allegato Istruzioni per la gestione della domanda
 


Alcune FAQ su questo argomento 

  1. Come posso utilizzare la Carta di inclusione (Carta ADI)?
  2. Quali sono gli utilizzi non ammessi per la Carta di inclusione (Carta ADI)?
  3. La Carta ADI prevede limiti nei prelievi di contante?
  4. Quali categorie di spesa possono essere sostenute con la carta ADI?
  5. Con la carta ADI si può pagare la TARI?
  6. In caso di richiesta di rinnovo, quando inizio a percepire il beneficio?
         

Consulta tutte le FAQ

Cosa deve fare il cittadino   

In caso di accoglimento della domanda il cittadino deve attendere una comunicazione tramite portale SIISL o SMS/mail prima di recarsi in Ufficio Postale per ritirare la Carta di Inclusione.

Per ritirarla è necessario presentare un documento di identità valido e il codice fiscale. Qualora per il nucleo familiare sia stata richiesta l’erogazione a singoli componenti su più carte (individualizzazione carta ADI), ciascun Titolare dovrà ritirare la propria personalmente.

La Carta viene consegnata attiva e ricaricata dell’importo relativo alla prima mensilità o alle mensilità maturate; contestualmente alla carta viene consegnato anche il PIN.


A chi può rivolgersi il cittadino   

Per maggiori informazioni sulla Carta ADI il cittadino può rivolgersi a Poste Italiane ai numeri indicati nella sezione “per maggiori informazioni” della pagina dedicata.


Tempistiche 

Non è prevista una scadenza per il ritiro della Carta ADI.


Strumenti a supporto dell’operatore   

 Per approfondimenti sulla Carta di Inclusione consultare la pagina dedicata sul sito di Poste Italiane.


Alcune FAQ su questo argomento  

Consulta tutte le FAQ

Cosa deve fare il cittadino   

Il beneficio viene erogato mediante una carta di pagamento elettronica denominata Carta di Inclusione o Carta ADI (vai al punto 7). I componenti del nucleo possono richiedere – in fase di presentazione della domanda o successivamente tramite il modello ADI-COM Esteso - l’individualizzazione della Carta ADI.  In tal caso l’importo sarà erogato suddividendo il beneficio spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la propria quota pro-capite.

 Rinnovo domanda: La richiesta di individualizzazione della carta Adi deve essere nuovamente indicata nella domanda.


A chi può rivolgersi il cittadino   

Per maggiori informazioni il beneficiario può accedere alla propria area riservata del sito INPS cliccando su “Utilizza il Servizio”.


Tempistiche

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo (PAD nucleo).

Il valore mensile erogato è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per ulteriori di 12 mesi.

Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è sempre prevista la sospensione di un mese.

 In caso di mancato rispetto dei termini pervisti per gli incontri dei beneficiari con i servizi, INPS sospende il pagamento del beneficio dal mese successivo alla data del mancato incontro. La sospensione non avrà luogo se entro il 20 del mese successivo verrà comunicato l’avvenuto incontro (vedi sezione “Le tempistiche, gli obblighi e le sanzioni”). In caso di sospensione l’erogazione potrà essere riattivata a seguito dell’incontro e della relativa comunicazione all’INPS.


Strumenti a supporto dell’operatore    

 Per approfondimenti sulla Carta di Inclusione consulta la pagina dedicata sul sito di Poste Italiane.

            Per approfondimenti su sospensioni e decadenze vai alla pagina “Obblighi di attivazione


Alcune FAQ su questo argomento    

Consulta tutte le FAQ

Cosa deve fare il cittadino   

A seguito della sottoscrizione del PAD nucleo e dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti, i dati della domanda vengono inviati automaticamente al servizio sociale del Comune di residenza per l’avvio della valutazione multidimensionale e del percorso di accompagnamento con il nucleo beneficiario.


A chi può rivolgersi il cittadino   

In questa fase il beneficiario si può rivolgere ai Servizi Sociali del Comune di residenza, che effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni e delle risorse del nucleo familiare, finalizzata alla eventuale sottoscrizione di un Patto per l’inclusione sociale (PaIS).

  • Qualora necessario, la valutazione può essere svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali.

Nel percorso di definizione del PaIS occorre tenere conto dei seguenti elementi, non mutualmente esclusivi, che aiutano a meglio individuare le modalità di lavoro e stabilire l’eventuale coinvolgimento di altri operatori o servizi:

  • Presenza di singoli componenti attivabili al lavoro
  • Presenza di singoli componenti o intero nucleo familiare con bisogni complessi o particolari criticità
  • Presenza di singoli componenti con bisogni socio-sanitari specialistici.

I componenti attivabili al lavoro vengono indirizzati ai Centri per l’Impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP).


Tempistiche 

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura.

I servizi sociali convocano periodicamente i componenti tenuti agli obblighi di sottoscrizione del PaIS per effettuare incontri di monitoraggio finalizzati a sostenerli e a verificarne la effettiva responsabilizzazione rispetto al percorso. In assenza di convocazione, i beneficiari  devono comunque presentarsi al servizio sociale almeno ogni 90 giorni, per non incorrere nella sospensione.

I componenti attivabili al lavoro devono sottoscrivere il PSP entro 60 giorni dall’indirizzamento ai CPI ed effettuare incontri di monitoraggio almeno ogni 90 giorni.

(vedi sezione “Le tempistiche, gli obblighi e le sanzioni”).

 Rinnovo domanda: Tutti i nuclei beneficiari devono incontrare i Servizi Sociali del Comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo, inclusi i nuclei che nel corso della precedente erogazione dell’ADI erano stati esonerati dagli obblighi di attivazione sociale e/o lavorativa a seguito della valutazione multidimensionale e non avevano l’obbligo di monitoraggio presso il Servizio Sociale.

Se il nucleo rimane invariato la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni viene fissata, convenzionalmente, nella data di presentazione della domanda di rinnovo.

In caso il nucleo sia variato e abbia sottoscritto un nuovo PAD nucleo, la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni coinciderà con la data di sottoscrizione del PAD.

I nuclei che in corso del precedente periodo di fruizione dell’ADI avevano già obblighi di monitoraggio ogni 90 giorni, dovranno incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla data di decorrenza del PAD nucleo. Tuttavia, qualora i servizi sociali abbiano già calendarizzato per il nucleo un incontro di monitoraggio in data antecedente la scadenza dei 120 giorni, la registrazione di tale incontro varrà anche ai fini dell’obbligo previsto per i rinnovi. Non sono validi, invece, a tale fine, gli incontri che avvengono nel mese di sospensione fino alla data di accettazione della domanda da parte di INPS. 

 

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