L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a nuclei con persone minorenni, con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013), con almeno 60 anni o con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. 

Sono da considerarsi in condizioni di svantaggio (fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate):

  • persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell’art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017; 
  • persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari; 
  • persone vittime di tratta”, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari; 
  • persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio; 
  • persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d); 
  • persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali; 
  • persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; 
  • persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore, che:     
    o    vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;     
    o    ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;     
    o    sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;     
    o    sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
  • neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare (care leavers), individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

Non deve essere dichiarata l’eventuale condizione di svantaggio per i componenti delle cui condizioni di fragilità già si tiene conto: componenti minorenni, di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità, come definita ai sensi del regolamento ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Inoltre, non è necessario dichiarare la condizione di svantaggio qualora nel nucleo oltre alle persone fragili sopra indicate sia presente un solo adulto (ad esempio nel caso di nucleo monogenitoriale composto da madre vittima di violenza di genere e figli minorenni non è necessaria la certificazione della condizione di vantaggio). 

 

Come certificare la condizione di svantaggio

La condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia e/o nel Progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. 

Il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare di avere la certificazione relativa alla condizione di svantaggio, specificando:

  • l’amministrazione che l’ha rilasciata; 
  • il numero identificativo, ove disponibile;
  • la data di rilascio;
  • l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio. 

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociosanitari sono certificate dalle pubbliche amministrazioni competenti e devono essere antecedenti e sussistere al momento della domanda dell'Assegno di Inclusione.    
Pertanto, la valutazione dei bisogni della persona e/o del suo nucleo familiare e l’accertamento della condizione di svantaggio sono anticipati rispetto a quanto previsto per i restanti nuclei che accedono alla misura e propedeutici al riconoscimento del beneficio economico. 

Nell’allegato alle «Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio», oggetto di intesa in Conferenza Unificata, è disponibile un modello di attestazione che può essere utilizzato per certificare la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza, fatta salva altra modalità di certificazione a cura dell’Amministrazione competente. 

Alla scadenza del programma di cura e assistenza viene meno il riconoscimento della condizione di svantaggio. Pertanto, il beneficio decadrà nei casi in cui la condizione di svantaggio sia stata determinante per l’accesso al beneficio, o verrà ricalcolato se la condizione di svantaggio ha impattato solo sulla scala di equivalenza, ma nel nucleo sono presenti uno o più componenti minorenni, di 60 o più anni di età o con disabilità accertata ai fini ISEE, che determinano il diritto al beneficio. Nel caso in cui si concordi la proroga del programma con i servizi competenti, il beneficiario dovrà presentare l’ADI-Com Esteso, barrando l’apposita dicitura e indicando il termine della nuova scadenza del programma. INPS, una volta recepita l’informazione, avvierà le necessarie procedure di controllo.

 

La verifica delle situazioni di svantaggio

Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni, l’INPS comunica mediante la Piattaforma GePI , al Comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare. L’esito delle verifiche è trasmesso dal Comune, tramite la Piattaforma GePI, entro 60 giorni dalla comunicazione. In assenza di trasmissione la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall’articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche. 

Per le certificazioni di svantaggio in capo ad altre amministrazioni, l’INPS verifica in prima istanza se sono già disponibili sul SIISL o negli archivi dell’INPS. In caso negativo, in sede di prima applicazione, l’amministrazione che ha adottato il provvedimento che accerta la condizione di svantaggio o l’inserimento nei programmi di cura e assistenza, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall’INPS. L’esito delle verifiche è comunicato entro 60 giorni dalla notifica da parte di INPS. In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall’articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche. 

La condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel programma di cura e assistenza, ovvero nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. Pertanto, il mero svolgimento della valutazione delle condizioni di bisogno, quale a titolo esemplificativo quella realizzata esclusivamente attraverso gli incontri con i servizi o un progetto di sola assistenza economica non sono sufficienti a qualificare in condizioni di svantaggio i componenti il nucleo familiare.

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