Continuità della residenza e obbligo di presentazione agli incontri

Per beneficiare dell’Assegno di Inclusione, tutti i soggetti considerati nella scala di equivalenza devono mantenere il requisito della continuità della residenza in Italia per beneficiare dell’Assegno di Inclusione (ADI). A tal fine, la residenza si intende interrotta nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, o anche nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi - anche non continuativi - nell'arco di diciotto mesi


Non interrompono la continuità del periodo le assenze per gravi e documentati motivi di salute (articolo 2 comma 10 del DL 48-2023), anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi. 

In caso di interruzione della residenza ai fini ADI di uno dei componenti il nucleo beneficiario, il nucleo è tenuto a comunicare ad INPS l’interruzione della residenza per lo specifico componente. A questo fine dovrà presentare ad INPS il modello ADI-COM Esteso, compilando la sezione “Variazione delle dichiarazioni rese in domanda” e barrando la dicitura “Si è interrotta la residenza continuativa in Italia, comportando la perdita del requisito”.

Nel caso uno o più componenti il nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza risultino non rispettare il requisito della continuità della residenza, il responsabile dei controlli anagrafici potrà finalizzare negativamente la verifica in GePI utilizzando la funzionalità “Controlli di residenza ex-post”, e la piattaforma GePI genererà automaticamente una segnalazione che – se approvata dal Coordinatore – verrà inviata all’INPS.


Inoltre, fermo restando il mantenimento del requisito della residenza continuativa in Italia, per tutti i componenti del nucleo inseriti nella scala di equivalenza e tenuti agli obblighi, salvo le assenze dal territorio italiano per gravi e documentati motivi di salute (articolo 2 comma 10 del DL 48-2023), sussiste l’obbligo di presentarsi alle convocazioni, pena la decadenza dell’intero nucleo dal beneficio.

 In caso di mancata presentazione alla convocazione, previa verifica della presenza di eventuale giustificato motivo e valutazione negativa dell’incontro, il Case Manager invia una segnalazione di mancata presentazione tramite la piattaforma GePI. A seguito dell’approvazione del Coordinatore, la piattaforma GePI trasmetterà la segnalazione ad INPS che procederà a porre in decadenza il beneficio.