Entro 120 giorni dalla firma del PAD

Una volta che la domanda è stata accolta, il nucleo familiare dovrà incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo.

In caso di mancato incontro:

  • Se c’è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c’è un giustificato motivo per la mancata presentazione, il nucleo decade dal beneficio.
  • Se non c’è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso a tutto il nucleo dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.

Sia nei casi di sospensione sia di decadenza, la sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte ADI.

La mancata presentazione viene rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi. La sospensione può essere sanata con la comunicazione di avvenuta presentazione. Nei casi di sospensione, infatti, il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, con la registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi.

In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

N.B: Come da messaggio INPS n. 2132 del 5 giugno 2024, nel caso in cui la decadenza dei 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo intervenga in prossimità della conclusione delle verifiche istruttorie (ad esempio, per PAD sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda ADI e necessità di particolari verifiche), determinando la sospensione dei pagamenti, si procederà comunque all'erogazione delle prime tre mensilità spettanti in caso di accoglimento della domanda. La sospensione verrà meno a seguito dell'incontro presso i servizi sociali.

 Rinnovo domanda: Tutti i nuclei beneficiari devono incontrare i Servizi Sociali del Comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo, inclusi i nuclei che nel corso della precedente erogazione dell’ADI erano stati esonerati dagli obblighi di attivazione sociale e/o lavorativa a seguito della valutazione multidimensionale e non avevano l’obbligo di monitoraggio presso il Servizio Sociale.

Se il nucleo rimane invariato, la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni viene fissata, convenzionalmente, nella data di presentazione della domanda di rinnovo.

In caso il nucleo sia variato e abbia sottoscritto un nuovo PAD nucleo, la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni coinciderà con la data di sottoscrizione del PAD.

I nuclei che in corso del precedente periodo di fruizione dell’ADI avevano già obblighi di attivazione e monitoraggio ogni 90 giorni, dovranno incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla data di decorrenza del PAD nucleo. Tuttavia, qualora i servizi sociali abbiano già calendarizzato per il nucleo un incontro di monitoraggio in data antecedente la scadenza dei 120 giorni, la registrazione di tale incontro varrà anche ai fini dell’obbligo previsto per i rinnovi. Non sono validi, invece, a tale fine, gli incontri che avvengono nel mese di sospensione fino alla data di accettazione della domanda da parte di INPS. 

Entro 60 giorni

I componenti che, in esito all’Analisi Preliminare, risultino attivabili al lavoro avranno 60 giorni di tempo per sottoscrivere (o aggiornare) il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con i centri per l’impiego. A questo fine, al termine dell’Analisi Preliminare e della definizione di attivabilità al lavoro, il componente attivabile, prima di recarsi al CPI, dovrà compilare il cv e sottoscrivere, entro 30 giorni, il Patto di Attivazione Digitale Individuale sulla piattaforma SIISL.

In caso di mancata presentazione ai CPI entro i 60 giorni , l'erogazione del beneficio è sospesa.

Il beneficio economico decade in caso di mancata presentazione alle convocazioni, in assenza di giustificato motivo. 

Per evitare una durata indeterminata della sospensione, i CPI, decorsi i 60 giorni previsti, convocano il beneficiario attivabile al lavoro entro i 90 giorni successivi alla sospensione. In caso di mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, ricorre la decadenza del beneficio.

La decadenza è prevista anche in caso di rifiuto della sottoscrizione o integrazione del PSP, ovvero di mancata partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva alle quali il beneficiario ADI non si presenti senza giustificato motivo.

Sia nei casi di sospensione sia di decadenza, la sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte ADI.

Ogni 90 giorni

Successivamente alla sottoscrizione del PSP, ogni 90 giorni i beneficiari con obbligo di attivazione lavorativa sono tenuti a presentarsi al centro per l'impiego presso cui è stato sottoscritto/aggiornato il PSP per aggiornare la propria posizione.  

Nel caso di mancato aggiornamento della propria posizione nei termini indicati, l’erogazione del beneficio economico è sospesa

I componenti il nucleo familiare che sono tenuti a sottoscrivere il PaIS e che possono aderire volontariamente a percorsi di attivazione lavorativa, dovranno recarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, al massimo entro 90 giorni dal precedente incontro, per confermare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio viene sospeso a tutto il nucleo familiare. Si ricorda che nell’attuazione dei PaIS possono essere previsti incontri di monitoraggio anche prima dei 90 giorni. Tali incontri sono validi anche ai fini dell'aggiornamento della posizione e interrompono il contatore dei 90 giorni. In caso di mancata presentazione alle convocazioni senza giustificato motivo, si applica la decadenza dal beneficio per tutto il nucleo familiare.

I componenti indirizzati al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) (componenti che sono fuori dalla scala di equivalenza e senza responsabilità genitoriali) non sono tenuti ad alcun obbligo (e conseguente sanzione), non devono essere convocati dai servizi sociali e non devono presentarsi ogni 90 giorni per confermare la propria posizione.

I componenti che non sono tenuti ad obbligo di attivazione lavorativa (con definizione del PSP) o sociale (con definizione del PaIS) devono presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato per confermare la loro condizione (con particolare riferimento alle cause di esonero). In caso di mancata presentazione il beneficio viene sospeso. Fanno eccezione i componenti di età pari o superiore ai 60 anni, con disabilità o vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione che non sono obbligati a confermare la loro condizione ogni 90 giorni.

Se nel nucleo sono presenti solo componenti adulti non tenuti agli obblighi in quanto di  età pari o superiore ai 60 anni o con disabilità e uno o più minorenni in obbligo scolastico, almeno un componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS e di monitoraggio ogni 90 giorni.

In caso di nuclei con minorenni in obbligo scolastico e il cui componente adulto non sia tenuto agli obblighi in quanto vittima di violenza di genere e inserito in percorsi di protezione, il componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS, ma non di monitoraggio ogni 90 giorni.

Sia nei casi di sospensione sia di decadenza, la sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte ADI.

La presentazione agli incontri deve essere registrata sulla piattaforma utilizzata dall’operatore dei servizi per la gestione del caso. La mancata presentazione viene rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi. La sospensione può essere sanata con la comunicazione di avvenuta presentazione. Nei casi di sospensione, infatti, il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, con la registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi. 

In caso di decadenza per mancata presentazione ad una convocazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza. 

Il beneficiario dell’Assegno di inclusione è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro quindici giorni dall’evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio.

Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità, è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti e all’aggiornamento del beneficio economico da parte dell’INPS. La presentazione di una nuova domanda ADI non è necessaria nel caso di variazioni consistenti in decessi e nascite. In caso di altre variazioni, per accedere al beneficio il nuovo nucleo familiare dovrà presentare una nuova domanda.

Il beneficiario dell’Assegno di inclusione è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro quindici giorni dall’evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello “Adi-Com Esteso

Per i beneficiari ADI di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione, nel PaIS dovrà essere previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza a percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello o comunque a percorsi funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

Non ha diritto al beneficio il nucleo per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del PaIS (articolo 12, comma 3-bis, D.L. 123/2023). 

L’operatore sociale responsabile della definizione del PaIS verifica l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei componenti minorenni tenuti all’obbligo scolastico presenti nel nucleo. In caso verifichi il mancato adempimento, inserisce nel PaIS l’impegno da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale ad assicurare che il minorenne riprenda la regolare frequenza dei percorsi di istruzione o di istruzione e formazione. Se, decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del PaIS, non viene ripresa la regolare frequenza senza giustificato motivo, il beneficio economico è sospeso dal mese successivo, per essere riattivato alla ripresa della frequenza scolastica.

L’impegno assunto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e la regolare frequenza scolastica dei componenti minorenni sono oggetto di verifica mensile da parte dell’operatore sociale (cfr. Decreto interministeriale del 13 maggio 2025).
 

I Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, incluse le verifiche sulla composizione dei nuclei familiari, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento dell’Assegno di inclusione (art. 8, c. 11 e 12, D.L. 48/2023).  

I requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall’INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Relativamente ai requisiti anagrafici, nel caso in cui risulti necessario un supplemento di istruttoria, l’INPS, per il tramite della Piattaforma GePI, invia ai Comuni la richiesta di effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti. L’esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all’INPS attraverso la Piattaforma GePI entro il termine di 60 giorni. Decorso questo termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato, l’INPS procede ad accogliere la richiesta. 

Il Comune verifica le certificazioni di svantaggio delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso da parte del richiedente e per le quali il Comune stesso sia stato indicato come ente certificante o titolare del programma di cura e assistenza in cui è stato inserito il beneficiario. L'esito delle verifiche è comunicato dal Comune all'INPS attraverso GePI entro sessanta giorni dall'invio da parte dell'INPS dei dati da verificare. In assenza di tale comunicazione, la richiesta è accolta. 

Per le pubbliche amministrazioni: il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche, nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle funzioni indicate. Queste condotte omissive sono valutate ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare dell’autore.

Per i beneficiari ADI: come disposto dall’articolo 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 

Decadenza dal beneficio  

L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prevede che il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo tenuto agli obblighi:  

  • non si presenta alla convocazione presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;  
  • non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;  
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;  
  • non rispetta le previsioni di comunicazione di variazioni ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;   
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;  
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.  

Sospensione del beneficio

  • In caso di mancata presentazione al primo incontro presso i Servizi Sociali (e in assenza di convocazione da parte degli stessi) entro il termine dei 120 giorni, il nucleo incorre nella sospensione del beneficio. I beneficiari devono essere convocati o presentarsi spontaneamente affinché venga assicurata l’erogazione della misura ADI nel mese successivo a quello della sospensione.  
  • A seguito della registrazione in piattaforma dell’avvenuto incontro da parte dei Servizi sociali, l’erogazione della misura sarà ripristinata, recuperando eventuali mensilità non percepite.  
  • Le registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento (messaggio INPS n. 2132 del 5 giugno 2025). Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo.
  • Le eventuali sospensioni per decorrenza del termine di 90 giorni, in assenza di presentazione ai Servizi sociali o ai Centri per l’impiego sono gestite con le stesse modalità descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni.  
  • Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei servizi sociali o dei centri per l’impiego nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023.
  • L'erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prima che diventino definitivi. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. 
  • I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14, art. 8, sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice competente. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15, art. 8, sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48/2023 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
  • La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. 

Nb: La sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, sia nei casi di sospensione che di decadenza, anche in caso di possesso di diverse carte ADI. La mancata presentazione viene rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi. Nei casi di sospensione il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, a seguito della registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi. In caso di decadenza per mancata presentazione alle convocazioni, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza

Ai sensi dell’art. 8 c.1 del D.L. 48:  

  • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.  
  • L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio economico, è punita con la reclusione da uno a tre anni.  
  • Nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui sopra o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, consegue l’immediata decadenza dal beneficio ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
  • La decadenza è comunicata al beneficiario dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza.  

Quando INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni ricevute, dispone l’immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.  

In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta. Nei casi di decadenza diversi da quelli determinati da condanna previsti all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 (vedere slide precedenti), il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo solo decorsi sei mesi dalla data di revoca o di decadenza. 

La sospensione comporta l’interruzione dell’erogazione della prestazione al verificarsi di un determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell’evento che ha prodotto la sospensione.

La decadenza dal beneficio comporta il venir meno dell’erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell’evento. Pertanto, se la decadenza è applicata contestualmente all’evento non vi saranno prestazioni indebite da recuperare; se, invece, la decadenza è applicata in un momento successivo al verificarsi dell’evento si dovrà procedere al recupero di quanto indebitamento percepito dal beneficiario dalla data dell’evento fino all’ultimo pagamento. 

La revoca, invece, comporta il venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda con conseguente obbligo di restituzione da parte del beneficiario di tutti gli importi indebitamente percepiti.