- Portale Integrazione Migranti
Con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe (DL 27 dicembre 2024, n. 202) i permessi per protezione temporanea concessi ai profughi dall’Ucraina possono essere rinnovati, su richiesta degli interessati, fino al 4 marzo 2026. Gli stessi permessi possono essere, inoltre, convertiti in permessi per motivi di lavoro.
Dal 18 dicembre 2024 i cittadini italiani e stranieri possono accedere alla piattaforma SIISL per navigare tra le offerte di lavoro o formazione a disposizione nel sistema e caricare il proprio curriculum vitae, così da consentire al sistema di proporre gli annunci più rispondenti alle competenze indicate.
Con il messaggio numero 4253 del 13 dicembre 2024 l’INPS, con riferimento al servizio per la presentazione delle domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), comunica l’avvenuto aggiornamento. Il servizio, rilasciato sul sito internet dell’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre a presentare una veste grafica completamente rinnovata, offre un’esperienza di utilizzo intuitiva e agevole, al fine di rispondere con efficacia alle esigenze degli utenti.
Con il messaggio numero 4301 del 17-12-2024 l’INPS fornisce chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità, disciplinato dal T.U. sulla maternità e paternità. In particolare, in merito alla prescrizione, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia, mentre con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
- Assegno di Inclusione: date di pagamento dicembre 2024 e calendario dei pagamenti per l’anno 202514/01/2025
L’INPS comunica che il 13 dicembre 2024 sono stati disposti, a seguito di esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti in merito alle domande di ADI con Patto di attivazione digitale sottoscritto entro il mese di novembre 2024. Sempre in data 13 dicembre sono state messe in pagamento le eventuali mensilità arretrate spettanti. I rinnovi per le domande di ADI già accolte e in corso di pagamento, per le quali risultino confermati i requisiti di percezione del beneficio, sono invece stati disposti il 21 dicembre.
Con il messaggio 4437 del 23 dicembre 2024 l’INPS fornisce indicazioni in merito alla propria attività per la realizzazione delle video-guide personalizzate e interattive dedicate ai richiedenti l’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico. L’attività svolta rientra nell’ambito del progetto n. 77 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti- step 2”.
Con il messaggio n. 4490 del 30-12-2024 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla “Prestazione Universale” (art. 34 D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29), introdotta in via sperimentale per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. La nuova prestazione è subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
L’Inps informa che nell’App INPS Mobile il servizio “ISEE” è stato arricchito con la nuova funzionalità “Acquisisci dichiarazione” che consente di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini precompilata.
Con la Sentenza n. 1/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui richiede, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. Tale requisito, secondo la Corte, non presenta alcuna correlazione con il bisogno abitativo, ostacolando di fatto l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti.
La Corte di Giustizia Ue, pronunciandosi nella causa C-664/23, ha affermato che i cittadini di paesi terzi, ammessi in uno Stato membro al fine di svolgervi regolarmente un’attività lavorativa devono beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali. Sarebbe, infatti, contrario al diritto dell'Unione subordinare il diritto alle prestazioni familiari degli stessi a una condizione supplementare, consistente nel dover dimostrare l’ingresso regolare nel territorio dei figli per i quali sono richieste le prestazioni familiari.
