
Circolari, pareri e sentenze
Con un comunicato stampa del 20 febbraio, l’INPS illustra le significative modifiche relative all’Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. L’Istituto informa, altresì, che è in corso l’aggiornamento dei moduli di domanda per ADI e SFL, inclusi i modelli ADI-Com, che saranno disponibili sul Portale.
L’INPS comunica che è stato pubblicato l’Osservatorio su Dichiarazioni Sostitutive Uniche e ISEE che fornisce un’analisi dettagliata sulla distribuzione e sulle caratteristiche dei nuclei familiari che hanno presentato una DSU per il rilascio dell’attestazione ISEE negli anni 2016-2024.
Con messaggio n. 592 del 17 febbraio 2024 l’INPS fornisce indicazioni sulle nuove modalità di gestione relative all’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura per le domande in stato “accolta” e in corso di pagamento, nonché per le nuove domande in cui il carico di cura non sia stato dichiarato nel Quadro C del modello di domanda dell’ADI. Nello specifico, il parametro 0,40, quando attribuito d’ufficio, in presenza dei requisiti richiesti, viene applicato al componente a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza nel nucleo familiare dell’ADI.
- ADI e SFL: modalità attuative delle nuove previsioni normative apportate dalla legge di Bilancio19/02/2025
Con messaggio n. 595 del 17 febbraio 2024 l’INPS illustra le modalità attuative delle nuove previsioni normative in merito all’Assegno di Inclusione (ADI) ed al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), di cui dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).
Con la circolare n. 42 del 17 febbraio 2025 l’INPS illustra l’iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione, in attesa dell’entrata in vigore su tutto il territorio nazionale, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina di accertamento della disabilità, prevista dal decreto legislativo n. 62/2024.
- Accesso degli Istituti di patronato al SIISL per le posizioni dei percettori di NASpI e DIS-COLL19/02/2025
Con il messaggio n. 575 del 14 febbraio l’INPS comunica che dal 1° febbraio 2025 gli Istituti di patronato possono accedere al SIISL (Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa) anche per le posizioni relative ai percettori di NASpI e DIS-COLL. In particolare, gli Istituti di Patronato possono assistere i beneficiari nella compilazione del CV, del PAD e nell’eventuale raccolta dei dati necessari per il Patto di Servizio Personalizzato (PSP).
Con la circolare n. 36 del 04 febbraio 2025 l’INPS illustra la sentenza n. 90/2024 della Corte costituzionale (e le conseguenti indicazioni amministrative) con la quale è stata dichiarata l’Illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di restituzione integrale della prestazione NASpI in forma anticipata in caso di rioccupazione prima della scadenza del periodo teorico per il quale la prestazione medesima è riconosciuta.
Con la circolare n. 33 del 04 febbraio 2025 l’INPS chiarisce che le domande di AUU già presentate valgono anche per gli anni successivi a quelle della presentazione, salvo l’onere di comunicare eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda. Partimenti, vengono fornite indicazioni in merito all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE.
Con la sentenza n. 90/2024 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
- Referendum sulla cittadinanza: la sentenza della Corte costituzionale sul quesito referendario18/02/2025
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7/2025, si è espressa in merito alla richiesta referendaria in materia di cittadinanza diretta ad abrogare, congiuntamente, l’intero articolo 9, comma 1, lettera f), della legge numero 91 del 1992 e, limitatamente ad alcune parole, l’articolo 9, comma 1, lettera b), ritenendo la formulazione del quesito omogenea, chiara e univoca. All’abrogazione conseguirebbe che tutti gli stranieri maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea potrebbero presentare richiesta di concessione della cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza legale in Italia.
