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  • Con il messaggio n. 2409 del 31 luglio 2025 l’INPS comunica che il servizio “Domande di maternità e paternità” è stato aggiornato per consentire al cittadino, agli Istituti di patronato e al Contact Center Multicanale la consultazione delle pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (c.d. per allattamento) e assegno di maternità dello Stato.

  • Con il messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025 l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura. In particolare precisa che, se in fase di istruttoria nella domanda ADI viene rilevata anche una domanda di Supporto Formazione Lavoro (SFL), l’Istituto non procede con l’attribuire d’ufficio del carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva di SFL, in quanto l’importo della misura di SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso. Viene, inoltre, illustrata la gestione delle domande ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.

  • Con la sentenza del 1° agosto la Corte di Giustizia ha precisato che il cittadino di un paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come «sicuro» ad opera di uno Stato membro. Tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest’ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell'Unione. 

  • L’INPS, a seguito di segnalazioni riguardanti disfunzioni nel sistema SIISL per la gestione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, precisa che eventuali malfunzionamenti nella compilazione del curriculum vitae e del Patto di attivazione digitale non influenzano l'istruttoria pagamenti delle indennità da parte di INPS, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge. 

  • L’Inps ha pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno unico e universale (AUU). Nei primi cinque mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie Assegni per 8,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Il documento contiene anche i dati relativi all’AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) fino a dicembre 2023.

  • Con la sentenza numero 119 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della previsione che impone, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di corredare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione rilasciata dall’Ufficio consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza, avuto riguardo ai redditi prodotti all’estero. La ratio dell’aggravio documentale è stata individuata, anche in precedenti pronunce della stessa Corte, nella necessità di conoscere in tempi brevi la consistenza economica complessiva dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che chiedono di essere ammessi al beneficio.

  • Con la sentenza n. 94 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione dell’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità erogato tramite il sistema contributivo. La Corte ha evidenziato che il divieto anzidetto, introdotto per tutti i trattamenti pensionistici dalla legge di riforma generale della previdenza sociale, incentrata sul passaggio graduale da un sistema retributivo ad uno contributivo, viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché non tiene conto della disciplina peculiare da sempre riservata all’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1 della l. n. 222 del 1984, spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la propria capacità di prestare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.

  • Con l’ordinanza n. 18427/2025 la I sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di revoca dello status di rifugiato. Attraverso l’esame dei motivi di ricorso, presentato dal Ministero dell’Interno avverso il decreto con cui il Tribunale aveva annullato il provvedimento di revoca dello status di rifugiato, la Corte approfondisce due importanti questioni, chiarendo in particolare il delicato e sottile confine esistente tra diritto dello Stato alla segretezza di documenti e informazioni che potrebbero minarne la sicurezza e diritto del richiedente tutela giurisdizionale a che questa sia piena ed effettiva. La Corte ha, inoltre, modo di chiarire i presupposti che giustificano la revoca dello status di rifugiato, abbracciando una nozione di pericolo per la sicurezza dello Stato ampia e comprendente anche un fondato timore non ancora attualizzatosi.

  • Con la sentenza numero 101 dell’8 luglio 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni proposte in riferimento alla disciplina del fermo amministrativo della nave che non osserva le richieste di informazione e le indicazioni delle autorità. In particolare, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni concernenti la violazione del principio di determinatezza, essendo la condotta sanzionata descritta in modo puntuale dal legislatore, e quelle in merito alla violazione degli obblighi internazionali. Sono stati, anche, respinti i dubbi di legittimità costituzionale sull’obbligatoria applicazione del fermo della nave, atteso che la misura punitiva sanziona le trasgressioni pericolose per la salvaguardia della vita umana in mare e, pertanto, non può ritenersi sproporzionata o irragionevole. 

  • Con la sentenza numero 96 del 3 luglio 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di stranieri che entrano illegalmente nel territorio italiano o temporaneamente ammessi per motivi di soccorso pubblico. Nel dettaglio, il giudice remittente aveva denunciato la violazione della riserva assoluta di legge prevista dall’articolo 13, secondo comma, della Costituzione e l’omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie dell’ordinamento penitenziario.